AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   La  legge  di  conversione  ha  sostituito  tutti gli articoli del
decreto, ad esclusione dell'art.  6,  il  quale  viene  stampato  con
caratteri corsivi.
   Tali caratteri sono riportati sul terminale tra i segni ( .... )
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                              Rifugiati
  1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento  interno  gli   effetti   della   dichiarazione   di
limitazione  geografica  e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge
24  luglio  1954,  n.  722  (a),  poste  dall'Italia  all'atto  della
sottoscrizione della convenzione stessa.  Il  Governo  provvede  agli
adempimenti  necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di
tali riserve.
  2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al
comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto  1988, n. 400, (b) , a riordinare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  gli  organi  e  le
procedure  per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status
di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
  3.   Agli   stranieri   extraeuropei   "sotto   mandato"  dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)  alla  data
del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status
di  rifugiato.  Tale   riconoscimento   non   comporta   l'erogazione
dell'assistenza.
  4.  Non  e'  consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello
straniero che intende chiedere  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato  quando,  da  riscontri obiettivi da parte della polizia di
frontiera, risulti che il richiedente:
    a)  sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni
caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di  cui
all'articolo 7, comma 10;
    b)  provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia  trascorso
un  periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario
per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana.
In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati
di cui all'articolo 7, comma 10;
    c)  si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo
F, della convenzione di Ginevra;
    d)  sia  stato  condannato in Italia per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (c)  ,
o  risulti  pericoloso  per  la sicurezza dello Stato, ovvero risulti
appartenere ad associazioni di tipo  mafioso  o  dedite  al  traffico
degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
  5.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto  rifugiato
deve  rivolgere  istanza motivata e, in quanto possibile, documentata
all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori  non
accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori  competente  per  territorio  ai  fini  della   adozione   dei
provvedimenti  di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui
al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.
Il  questore  territorialmente competente rilascia, dietro richiesta,
un permesso di soggiorno  temporaneo  valido  fino  alla  definizione
della procedura di riconoscimento.
  6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e
5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
  7.  Fino  alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in
materia  di  rifugiati,  in  sostituzione  di  ogni  altra  forma  di
intervento  di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei
limiti delle disponibilita' iscritte per lo scopo nel bilancio  dello
Stato,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a concedere, ai
richiedenti lo status di rifugiato  che  abbiano  fatto  ingresso  in
Italia  dopo  la  data  di entrata in vigore del presente decreto, un
contributo di  prima  assistenza  per  un  periodo  non  superiore  a
quarantacinque  giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda,
ai richiedenti di cui al comma 5 che  risultino  privi  di  mezzi  di
sussistenza o di ospitalita' in Italia.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione del  contributo
di cui al comma 7.
  9.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire  67.500  milioni  in
ragione  di  anno  per  ciascuno  degli  anni  1990,  1991 e 1992, si
provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo  4239  dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per  gli  anni
successivi  e,  quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per   il   1990,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  'Interventi  in  favore  dei lavoratori immigrati'.
All'eventuale maggiore onere si provvede  sulla  base  di  una  nuova
specifica autorizzazione legislativa.
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11.  I  richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni
previste per la sanatoria dei lavoratori  immigrati  non  perdono  il
diritto  al  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato.  Nei  loro
confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.
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   (a)  Il  testo degli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 e' riportato in appendice.
   (b)  Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 e' riportato in
appendice.
   (c)  Il  testo dei commi 1 e 2 dell'art. 380 (arresto obbligatorio
in flagranza) del c.p.p., approvato con D.P.R. 22 settembre 1988,  n.
447, e' il seguente:
   "1.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto  in  flagranza  di  un  delitto  non
colposo,  consumato  o  tentato,  per il quale la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione non  inferiore  nel  minimo  a
cinque anni e nel massimo a venti anni.
   2.  Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto  di  chiunque  e'
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati
o tentati:
     a)  delitti  contro  la  personalita'  dello  Stato previsti nel
titolo I del libro II del codice penale per i quali e'  stabilita  la
pena  della  reclusione  non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni;
     b)  delitto  di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo
419 del codice penale;
     c)  delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI
del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
reclusione  non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni;
     d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600
del codice penale;
     e)  delitto  di  furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n.  533  o  taluna
delle  circostanze  aggravanti  previste  dall'articolo  625  comma 1
numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;
     f)  delitto  di  rapina  previsto  dall'articolo  628 del codice
penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
     g)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in  luogo  pubblico  o
aperto  al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e
di esplosivi, nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse  quelle
previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
     h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
a norma dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685;
     i)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge  stabilisce  la  pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni;
     l)    delitti   di   promozione,   costituzione,   direzione   e
organizzazione delle associazioni segrete  previste  dall'articolo  1
della legge 25 gennaio 1982 n. 17, della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo416- bis  comma  2  del  codice  penale,  delle
associazioni  di  carattere  militare  previste dall'articolo 1 della
legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o  dei
gruppi  previsti  dagli  articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n.
645;
     m)    delitti   di   promozione,   direzione,   costituzione   e
organizzazione   della   associazione   per    delinquere    prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e'
diretta alla commissione di piu'  delitti  fra  quelli  previsti  dal
comma  1  o  dalle  lettere  a),  b), c), d), f), g), i) del presente
comma".
 
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo  degli  articoli  17  e  18  della convenzione
          relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a  Ginevra  il
          28  luglio  1951,  ratificata  con legge n. 722/1954, e' il
          seguente:
             "Article  17  (Professions  salariees).  -  1. Les Etats
          Contractants  accorderont   a'   tout   refugie'   residant
          regulierement  sur  leur  territoire  le traitement le plus
          favorable  accorde',  dans  les  memes  circonstances,  aux
          ressortissants  d'un  pays  etranger  en  ce  qui  concerne
          l'exercice d'une activite' professionnelle salariee.
             2.  En  tout  cas, les mesures restrictives imposees aux
          etrangers ou a' l'emploi d'etrangers pour la protection  du
          marche'  national  du travail ne seront pas applicables aux
          refugies qui en etaient  deja'  dispenses  a'  la  date  de
          l'entree   en   vigueur  de  cette  Convention  par  l'Etat
          Contractant  interesse',  ou  qui  remplissent  l'une   des
          conditions suivantes:
               a) compter trois ans de residence dans le pays;
               b)  avoir  pour  conjoint  une  personne  possedant la
          nationalite' du pays de residence. Un refugie' ne  pourrait
          invoquer  le  benefice  de  cette disposition au cas ou' il
          aurait abbandonne' son conjoint;
               c)   avoir   un  ou  plusieurs  enfants  possedant  la
          nationalite' du pays de residence.
             3.    Les    Etats    Contractants   envisageront   avec
          bienveillance l'adoption de mesures  tendant  a'  assimiler
          les  droits  de  tous  les  refugies  en  ce  qui  concerne
          l'exercice des  professions  salariees  a'  ceux  de  leurs
          nationaux  et  ce,  notamment  pour  les  refugies qui sont
          entres sur leur territoire en application d'un programme de
          recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.
             Article  18  (Professions  non  salariees).  - Les Etats
          Contractants   accorderont   aux   refugies   se   trouvant
          regulierement  sur  leur  territoire  le  traitement  aussi
          favorable que possible et en tout  cas  un  traitement  non
          moins   favorable   que   celui  accorde'  dans  les  memes
          circostances aux etrangers en general, en ce  qui  concerne
          l'exercice    d'une    profession    non    salariee   dans
          l'agriculture, l'industrie,  l'artisanat  et  le  commerce,
          ainsi   que   la   creation  de  societes  commerciales  et
          industrielles".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   17   della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale ".